
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) abroga la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e introduce requisiti armonizzati in materia di sostenibilità, etichettatura, riutilizzo, riciclabilità, contenuto di materiale riciclato, minimizzazione degli imballaggi, nonché nuovi obblighi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
Il Regolamento mira a ridurre i rifiuti di imballaggio promuovendo gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di ricarica (refill). Mira inoltre a garantire che, entro il 2030, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea siano riciclabili in modo economicamente sostenibile e ad aumentare l’utilizzo di plastica riciclata nella fabbricazione di nuovi imballaggi.
Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e pertanto incide direttamente anche sugli imballaggi impiegati in settori regolamentati quali cosmetici, integratori alimentari e Dispositivi Medici.
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 ed entrato in vigore l’11 febbraio 2025, il Regolamento stabilisce la prima importante scadenza per la conformità al 12 agosto 2026. Entro tale data, gli operatori economici devono disporre di una documentazione solida e adeguatamente giustificabile che dimostri la conformità ai requisiti applicabili.
Il presente articolo si concentra su questi primi obblighi operativi.
Ruoli e responsabilità
Uno degli aspetti più significativi del PPWR è la ridefinizione dei ruoli lungo tutta la catena di fornitura e l’introduzione di nuovi obblighi per gli operatori economici. Il Regolamento distingue tra i diversi soggetti della catena di fornitura – tra cui fabbricanti, fornitori, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica (fulfilment service providers) – definendone chiaramente i rispettivi ruoli e responsabilità.
Tra questi, assumono particolare rilevanza:
- Fabbricante ai sensi del PPWR (articolo 3, punto 13): la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, oppure fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati e li commercializza con il proprio nome o marchio. Di conseguenza, il fabbricante non coincide necessariamente con l’azienda che fabbrica fisicamente l’imballaggio. In pratica, il titolare del marchio è generalmente considerato il fabbricante ai fini del PPWR ed è pertanto responsabile di garantire che l’imballaggio sia conforme ai requisiti applicabili, nonché di predisporre la documentazione tecnica e la Dichiarazione di Conformità UE (DoC).
Tuttavia, tale qualificazione deve essere sempre valutata caso per caso, tenendo conto della struttura della catena di fornitura e dell’esenzione applicabile qualora il titolare del nome o del marchio sia una microimpresa e il fornitore dell’imballaggio sia stabilito nello stesso Stato membro.
- Produttore ai sensi del PPWR (articolo 3, punto 15): la persona fisica o giuridica che per la prima volta mette a disposizione imballaggi o prodotti imballati nel territorio di uno Stato membro oppure li fornisce direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro. Questa qualificazione è rilevante ai fini degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e potrebbe non coincidere con quella di fabbricante.
Le aziende che utilizzano imballaggi, compresi gli operatori che immettono sul mercato cosmetici, integratori alimentari o Dispositivi Medici con il proprio marchio (brand owner), dovrebbero valutare caso per caso quali ruoli ai sensi del PPWR ricoprano, al fine di determinare i rispettivi obblighi.
Scadenza del 12 agosto 2026: Dichiarazione di Conformità UE (DoC) e documentazione tecnica
In sintesi, entro il 12 agosto 2026 deve essere possibile dimostrare la conformità degli imballaggi ai requisiti applicabili attraverso:
- Identificazione del fabbricante e, ove applicabile, qualificazione come produttore ai fini della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
- Documentazione tecnica e Dichiarazione di Conformità UE (DoC): devono essere predisposte dal fabbricante sulla base della procedura di valutazione della conformità applicabile, stabilita agli articoli 38 e 39, e dei requisiti relativi alla documentazione tecnica di cui all’allegato VII. La DoC deve essere redatta e conservata dal fabbricante sulla base della documentazione ricevuta dai pertinenti partner della catena di fornitura e deve essere resa disponibile qualora richiesta dalle autorità competenti.
- Corretto adempimento degli obblighi nazionali di registrazione e di Responsabilità Estesa del Produttore: tali obblighi devono essere assolti dal produttore.
Gli importatori e i distributori sono tenuti a verificare che la documentazione richiesta sia effettivamente disponibile prima di mettere gli imballaggi a disposizione sul mercato.
Cosa deve essere incluso nella DoC a partire dal 12 agosto 2026
La prima versione della Dichiarazione di Conformità deve riguardare i requisiti obbligatori applicabili a partire dal 12 agosto 2026 e soggetti a valutazione della conformità.
- Documentazione tecnica (allegato VII)
Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica, comprendente descrizioni, specifiche dei materiali e rapporti di prova di laboratorio a supporto della Dichiarazione di Conformità UE.
- Sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi (articolo 5)
Deve essere dimostrato che la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione nei materiali di imballaggio, nonché le emissioni derivanti dalle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, siano ridotte al minimo e che la somma dei metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente) non superi 100 mg/kg. Per gli imballaggi a contatto con gli alimenti (compresi molti imballaggi utilizzati per integratori alimentari e nutraceutici), il fabbricante deve inoltre dimostrare la conformità alle restrizioni relative alle PFAS stabilite dall’articolo 5.
- Imballaggi riutilizzabili (articolo 11)
Qualora un imballaggio sia immesso sul mercato come imballaggio riutilizzabile, deve essere conforme ai requisiti funzionali e strutturali stabiliti dall’articolo 11, compresi i requisiti relativi alla durabilità e all’idoneità al riutilizzo, tenendo conto dell’evoluzione degli atti delegati.
Nota per cosmetici e Dispositivi Medici: la verifica della presenza di sostanze e della conformità al limite generale relativo ai metalli pesanti (100 mg/kg) deve essere sempre garantita e documentata. Tuttavia, le restrizioni relative alle PFAS applicabili agli imballaggi a contatto con gli alimenti non si applicano a questi settori.
Requisiti che diventeranno applicabili dopo il 12 agosto 2026
Sebbene rappresentino elementi fondamentali del PPWR, i seguenti requisiti diventeranno applicabili progressivamente. Pertanto, non devono essere inclusi nella Dichiarazione di Conformità iniziale emessa il 12 agosto 2026, poiché la conformità a tali disposizioni non è ancora richiesta:
- Riciclabilità (articolo 6): obbligatoria solo a partire dalla data di applicazione dei criteri di progettazione per il riciclo (design for recycling), a partire dal 1° gennaio 2030, con piena applicazione dei requisiti di riciclabilità dal 2035.
- Minimizzazione degli imballaggi (articolo 10): applicabile dal 1° gennaio 2030. Fino ad allora, resta raccomandata l’applicazione della norma armonizzata EN 13428:2004.
- Contenuto di materiale riciclato (articolo 7): percentuali minime di plastica riciclata applicabili a partire dal 2030.
- Compostabilità (articolo 9): applicabile principalmente a partire dal 2028, salvo che sia già disciplinata da altre normative applicabili.
- Etichettatura armonizzata (articolo 12): obbligatoria dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’adozione dell’atto di esecuzione. Fino ad allora, in Italia continueranno ad applicarsi i requisiti nazionali in materia di etichettatura. I codici QR per gli imballaggi riutilizzabili diventeranno obbligatori dal 12 febbraio 2029 oppure 30 mesi dopo l’adozione dell’atto di esecuzione.
Azioni chiave da completare entro il 12 agosto 2026
In sintesi, le principali attività da svolgere sono:
- Mappare il portafoglio degli imballaggi: identificare gli imballaggi primari, secondari, multicomponente, per il trasporto e di servizio, distinguendo tra imballaggi a contatto con gli alimenti e imballaggi immessi sul mercato come riutilizzabili. Questa mappatura costituisce il passaggio preliminare essenziale per individuare quali dati e rapporti di prova debbano essere richiesti a ciascun fornitore.
- Identificare i ruoli ai sensi del PPWR: determinare quali soggetti operano in qualità di fabbricante, produttore, importatore o distributore, tenendo conto dei prodotti a marchio proprio e delle vendite transfrontaliere.
- Identificare il momento dell’immissione sul mercato: gestire correttamente lotti, scorte, importazioni e prodotti imballati, con particolare attenzione agli imballaggi a contatto con gli alimenti già riempiti e agli imballaggi importati.
- Raccogliere evidenze tecniche sulle sostanze: ottenere dichiarazioni, rapporti di prova o dati tecnici idonei a dimostrare la conformità ai limiti relativi ai metalli pesanti e, ove applicabile, alle PFAS.
- Strutturare i flussi documentali con i fornitori: richiedere dati e documentazione di supporto, evitando processi informali o non tracciabili. La DoC non deve necessariamente essere fornita proattivamente ai clienti, ma le evidenze a supporto devono essere rese disponibili.
- Predisporre la documentazione tecnica e la DoC: preparare un modello coerente e accurato per la Dichiarazione di Conformità UE.
- Verificare le informazioni identificative riportate sull’imballaggio: assicurarsi che l’imballaggio riporti il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante e l’indirizzo postale al quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni possono essere riportate direttamente sull’imballaggio oppure fornite tramite un codice QR o altro vettore di dati digitale, come previsto dal PPWR.
- Preparare la roadmap 2028–2035: pianificare in anticipo gli obblighi relativi a compostabilità, etichettatura armonizzata, riciclabilità, minimizzazione degli imballaggi e contenuto di materiale riciclato, che saranno soggetti a valutazione della conformità secondo scadenze progressive.
>>> Complife supporta le aziende lungo tutto il percorso di conformità al PPWR, dalla consulenza regolatoria strategica e dalla predisposizione della Dichiarazione di Conformità UE (DoC) fino all’esecuzione delle necessarie prove analitiche a supporto.

