germania
Autorità Regolatoria

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte- BfArM – Istituto federale per i farmaci e i Dispositivi Medici (BfArM)

Classificazione

Classe I, Classe IIa, Classe IIb, Classe III

Sistema qualità

Conforme alla norma tecnica ISO 13485:2016

Per poter essere commercializzati, tutti i Dispositivi Medici devono possedere la marcatura CE.

Il Fabbricante con sede extra UE deve nominare un Rappresentante Autorizzato Europeo. Il soggetto responsabile della prima immissione sul mercato del dispositivo medico e con sede legale in Germania, deve notificare la commercializzazione all’Autorità locale responsabile dello Stato federato di riferimento. Inoltre, alla prima immissione, la persona responsabile deve individuare la persona responsabile della sicurezza di riferimento e comunicarlo all’Autorità Competente. Le notifiche devono essere effettuate online attraverso il sito BfArM.

Tempi e costi

Tempi: 1 giorno.
Sono previste differenti tasse per l’approvazione della registrazione, per eventuali modifiche da apportare e per l’eventuale estensione del certificato.

Validità

La notifica al BfArM ha validità illimitata.

Lingua documentazione e labelling

La documentazione e il labelling devono essere forniti in tedesco.

Informazioni utili

Ogni stato Federato Tedesco (Bundesland) ha la propria Autorità Competente per il settore Sanitario.
Il sito del BfArM è costantemente aggiornato in lingua tedesca e inglese.
Come tutti i Paesi dell’Unione Europea, anche la Germania adotterà il Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 sui Dispositivi Medici.
Si ricorda che tale Regolamento, approvato il 5 aprile 2017, è poi entrato in vigore il 26 maggio 2017. La piena implementazione del Nuovo Regolamento avverrà il 26 maggio 2021.

 

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