Esistono prodotti con sostanze, tra i cosiddetti “borderline”, per i quali l’identificazione del corretto contesto giuridico di riferimento non è immediata.
Questi prodotti potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della Direttiva sui Prodotti Medicinali MPD 2001/83/CE perché classificabili come prodotti medicinali; altrimenti, potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento MDR (UE) 2017/745 in quanto presentano le caratteristiche dei Dispositivi Medici a base di sostanze. Pertanto, per prima cosa, è necessario valutare la categoria del prodotto secondo le rispettive definizioni di dispositivo medico (secondo MDR) e di prodotto medicinale (secondo MPD).
In questo articolo, ci concentriamo sui Dispositivi Medici a base di sostanze supportati da farmaco con funzione ancillare, con l’obiettivo di comprendere quali caratteristiche devono avere e quali requisiti devono essere dimostrati per rientrare nel quadro del Regolamento sui Dispositivi Medici MDR (UE) 2017/745.
MDR (UE) 2017/745 ha introdotto diverse novità per i Dispositivi Medici a base di sostanze (medicinali e non), in risposta all’esigenza di una valutazione più adeguata dei rischi correlati all’utilizzo di prodotti a base di sostanza (prodotti invasivi e/o che possono essere assorbiti), oltre a rivedere le regole di classificazione.
Dispositivi medici supportati da un farmaco con funzione ancillare
I Dispositivi Medici a base di sostanze sono inclusi nella definizione di dispositivo medico presente sul Regolamento MDR (UE) 2017/75, ovvero un prodotto con destinazione d’uso medica specifica che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi. I Dispositivi Medici a base di sostanze consistono, ad esempio, in soluzioni, pomate, spray, compresse, gocce contenenti sostanze ammesse da MDR (UE) 2017/745 e che vengono applicate oppure introdotte nel corpo umano.
Il dispositivo medico a base di sostanze si differenzia dal prodotto medicinale che è ogni sostanza o associazione di sostanze con proprietà curative che possa essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, o di stabilire una diagnosi medica.
In particolare, i Dispositivi Medici a base di sostanze che utilizzano farmaci con funzione ancillare sono disciplinati dal Regolamento MDR (UE) 2017/745 in modo specifico, a partire dalla classificazione di cui alla Regola 14 (All. VIII) fino all’introduzione di verifiche ibride per dimostrare la conformità di questi prodotti.
Un dispositivo medico con funzione ancillare è definito come un dispositivo la cui azione principale non è ottenuta attraverso una sostanza medicinale, ma può includere un componente farmaceutico che svolge un ruolo accessorio o secondario, ad esempio una garza imbevuta di una sostanza micotica. In altre parole, se le sostanze incorporate nel dispositivo esercitano un’azione di tipo farmacologico, immunologico o metabolico, ma tale azione è ancillare rispetto al meccanismo d’azione principale con cui il dispositivo raggiunge la sua finalità medica, allora il dispositivo deve essere valutato e autorizzato conformemente a MDR, e seguire le regole di classificazione dell’Allegato VIII.
In questi casi, la qualità, sicurezza ed efficacia della sostanza sono verificate per analogia con i metodi di cui all’Allegato I della Direttiva 2001/83/CE – MPD.
Meccanismo d’azione e dimostrazione della funzione accessoria della sostanza medicinale
Il criterio di demarcazione decisivo per la distinzione tra dispositivo medico e prodotto medicinale, è quella che riguarda il cosiddetto “principal mode of action” cioè il meccanismo d’azione del prodotto.
Il meccanismo d’azione rappresenta il mezzo principale attraverso il quale il prodotto raggiunge la sua destinazione d’uso prevista, vale a dire con un meccanismo di tipo fisico/meccanico nel caso dei Dispositivi Medici e di tipo farmacologico, immunologico o metabolico nel caso di prodotti medicinali.
Esempi di meccanismo d’azione principale tipici dei Dispositivi Medici sono la formazione di una barriera fisica come una pellicola, lubrificazione, trasferimento di calore, radiazioni, ultrasuoni, idratazione o disidratazione e modifica del pH.
È importante sottolineare che la determinazione della natura della sostanza, cioè se debba essere considerata un medicinale o meno, è indipendente dall’intenzione del fabbricante, dalla sua quantità nel dispositivo e dalla via di somministrazione.
Al contrario, l’azione ancillare della sostanza deve essere scientificamente oggettiva, dimostrabile e tenere conto della biocompatibilità della stessa con il corpo umano.
Spetta quindi al fabbricante dimostrare se la sostanza abbia o meno un’azione accessoria, sulla base dei dati scientifici oggettivi aggiornati allo stato dell’arte.
Qualificazione, classificazione del prodotto secondo MDR
Per la dimostrazione dell’azione ancillare del farmaco, occorre inserire nella documentazione tecnica le specifiche riguardanti i protocolli di test o studio, i metodi di analisi e sintesi di dati e le conclusioni sui test ADME. La mancata presentazione di studi deve sempre essere accompagnata da una giustificazione che abbia una base scientifica.
Per rientrare nel campo di applicazione dell’MDR, un prodotto deve soddisfare la definizione di dispositivo medico (Articolo 2, paragrafo 1) e non devono essere esclusi dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 6):
- descrizione del dispositivo;
- destinazione d’uso;
- meccanismo d’azione;
- contatto con il paziente.
Attualmente, i dispositivi a base di sostanze non possono più essere venduti in auto-certificazione come da precedente Direttiva, ma rientrano dalla classe II alla classe III a seconda dei casi espressi alla Regola 14 e alla Regola 21 del Regolamento MDR (UE) 2017/745. Pertanto, ogni dispositivo a base di sostanze dovrà essere verificato da un Organismo Notificato, con possibile consultazione congiunta con altre autorità preposte a seconda dei casi, quali EMA ed EFSA.
Con il servizio Borderline, THEMA, in sinergia con le altre realtà del Gruppo Complife, è in grado di offrire un supporto integrato e completo per la gestione della conformità regolatoria e della qualità nel mercato dei dispositivi a base di sostanze. Inoltre, in collaborazione con altre realtà del Gruppo Complife, possiamo dare supporto nella pianificazione ed esecuzione dei test di biocompatibilità, dei test ADME e della dimostrazione del meccanismo d’azione.
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